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fede07
 Utente  · home page · foto · corredo · contatta post: 3 da: Africa | | | informazione sulla privacy in scatti street | |  |
Scritto in data 11.12.2007 alle 18.31.34 Salve a tutti, io sono un realizzatore per lo più di scatti di strada e mi capita spesso di fare ritratti durante le uscite, anche realizzati con il tele a insaputa dei soggetti, nel caso poi io volessi aprire una mostra o realizzare un libro fotografico che ritrae persone, come mi dovrei comportare con la privacy e il consenso informato?
e su questo sito come siamo "tutelati"?
grazie |
E-fra
| | Scritto in data 11.12.2007 alle 19.23.55, modificato in data 11.12.2007 alle 19.29.45 Credo che ognuno si debba tutelare da solo. Le liberatorie si dovrebbero fare, non credi? Personalmente trovo che sia pura e seplice educazione... Se tu venissi fotografato a tua insaputa e la tua faccia gettata "in pasto" a Internet come la vivresti? 
Qui puoi trovare qualche informazione...
Ciao e a presto... |
GBS
| | Scritto in data 11.12.2007 alle 21.18.05 Quoto in pieno E-FRA. |
EROTAVLAS
| | Scritto in data 12.12.2007 alle 00.04.02 Pensaci bene , se la pubblicazione non crea danno alle persone , non lede l'immagine , se capisci che la tua attenzione fotografica è stata sgradita , molti sono felici di essere ritratti. In caso contrario , non credo che nessuno ti citi in giudizio , al massimo ti contatta direttamente e ti intima di ritirare la pubblicazione . Se hai la coscienza pulita , alla fine , che problema c'è ? |
GBS
| | Scritto in data 12.12.2007 alle 15.00.49 Bravo ETAVLAS.
A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realta' su di questo punto della Legge nascono spesso numerosissime contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto piu' numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.
Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".
L'indicazione e' inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, puo' opporsi.
La conseguenza immediata e' particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione. Del "release" non e' possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori, anche se la consuetudine è quella di confidare nell'efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto, nell'intelligenza delle persone ritratte.
I Soci possono utilizzare le numerose varianti di releases messe a loro disposizione a QUESTA PAGINA (clicca qui), ed inviate periodicamente per email al loro recapito personale.
Molto riassuntivamente:
NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:
Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente (per dettagli, vedi manualistica professionale.)
Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorieta', e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioe', il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) puo' essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.
La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione.
Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicita' .
Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignita' della persona ritratta, anche in questo caso la persona puo' opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.
Se la pubblicazione e' motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.
Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone li' presenti.
Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).
Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.
Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volonta', fino al limite di impadronirsi del rullino o della scheda di memoria, o di pretendere di distruggerli.
Questa situazione e', legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore... sia piu' grosso di lui.
In realta', per Legge, la ripresa dei privati non e' proibita, mentre lo puo' essere la pubblicazione del ritratto.
Quando, tuttavia, questo "ritratto" non e' un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia e' l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.
Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto e' in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.Puoi tranquillamente fotorgafare chi ti pare ma attenzione sempre dentro i canoni come sopra citato |
fede07
 Utente  · home page · foto · corredo · contatta post: 3 da: Africa | | Scritto in data 12.12.2007 alle 21.07.00 ok capisco, ma questo vale anche se la foto viene "postata" su internet senza fini di lucro, senza ledere l immagine della persona e con chiaro intento di evocare suggestioni visive, ovvero uno scatto d' autore?
no perchè vorrei sapere chi tra tutti quelli che realizzano scatti "street" si mettono poi ad inseguire il soggetto per chiedergli oltretutto dati personali come abitazione, età e residenza...sfido a trovare qlno che non ci mandi a quel paese... |
E-fra
| | Scritto in data 12.12.2007 alle 22.07.45
fede07 ha scritto: ok capisco, ma questo vale anche se la foto viene "postata" su internet senza fini di lucro, senza ledere l immagine della persona e con chiaro intento di evocare suggestioni visive, ovvero uno scatto d' autore?
no perchè vorrei sapere chi tra tutti quelli che realizzano scatti "street" si mettono poi ad inseguire il soggetto per chiedergli oltretutto dati personali come abitazione, età e residenza...sfido a trovare qlno che non ci mandi a quel paese...
Beh! Ricordiamoci però che sono -anche- Persone, oltre che "soggetti fotografici"! Internet non cambia il discorso, ne lo cambia lo scopo più o meno lucroso: il punto è la pubblicazione che, con le eccezioni elencate da GBS, richiedono un consenso... Tutto qui. |
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